{"id":88,"date":"2020-04-08T17:21:27","date_gmt":"2020-04-08T17:21:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.assiom.it\/site\/?p=88"},"modified":"2024-11-21T12:45:36","modified_gmt":"2024-11-21T12:45:36","slug":"mediazione-civile-telematica-e-vera-soluzione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.assiom.it\/site\/2020\/04\/08\/mediazione-civile-telematica-e-vera-soluzione\/","title":{"rendered":"Mediazione civile telematica. E&#8217; vera soluzione?"},"content":{"rendered":"<!-- Google tag (gtag.js) -->\n<script async src=\"https:\/\/www.googletagmanager.com\/gtag\/js?id=G-4QFC4QQXN1\"><\/script>\n<script>\n  window.dataLayer = window.dataLayer || [];\n  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}\n  gtag('js', new Date());\n\n  gtag('config', 'G-4QFC4QQXN1');\n<\/script>\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignright size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"275\" height=\"183\" src=\"http:\/\/www.assiom.it\/site\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/emergenza_corona_virus.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-71\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Apprendo solo oggi <a href=\"https:\/\/www.mondoadr.it\/articoli\/approvato-nel-cura-italia-lemendamento-che-chiarisce-le-modalita-della-mediazione-in-videoconferenza.html?fbclid=IwAR2pM5CnUGTfJbQZ6xgSovy1kDRmGnR3Lz5J1nrATWO_lr-ojfdPywOQXUs\">il testo dell\u2019art 20-bis della legge di conversione del Decreto \u201cCura Italia\u201d <\/a>che domani sar\u00e0 approvato in Parlamento il quale prevederebbe che \u201cNel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell\u2019articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l\u2019avvocato, che\u00a0<strong>sottoscrive con firma digitale, potr\u00e0 dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all\u2019accordo di conciliazione<\/strong>. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalit\u00e0 telematica sar\u00e0 sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell\u2019esecutivit\u00e0 dell\u2019accordo prevista dall\u2019articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Tale emendamento suscita non\npoche perplessit\u00e0 in capo agli operatori della mediazione civile.<\/p>\n\n\n\n<p>In primis, l\u2019emendamento\nsembra voler sdoganare definitivamente la mediazione telematica laddove prevede\nche \u201cAnche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti,\ncon il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via\ntelematica\u201d. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>La mediazione telematica deve essere intesa come un rimedio provvisorio all\u2019attuale emergenza che ci costringe tutti a casa e che non ci consente di partecipare dal vivo agli incontri o, comunque, un rimedio a situazioni in cui vi \u00e8 l\u2019impossibilit\u00e0 di una delle parti di recarsi presso la sede dell\u2019organismo. <\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>La partecipazione personale\ndella parte \u00e8 fondamentale affinch\u00e8 il mediatore possa instaurare con la stessa\nun rapporto di fiducia e di confidenza tale da consentirgli di \u201cguidarla\u201d verso\nil raggiungimento di un accordo. E questo non pu\u00f2 prescindere dalla presenza dal\nvivo della persona che consente al mediatore di \u201cleggere\u201d il linguaggio non\nverbale del corpo, percepirne lo stato emozionale, elementi ESSENZIALI di cui un\nvero mediatore non pu\u00f2 fare a meno.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma la cosa che lascia pi\u00f9\nperplessi \u00e8 la previsione per cui \u201cl\u2019avvocato, che&nbsp;<strong>sottoscrive\ncon firma digitale, potr\u00e0 dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio\ncliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all\u2019accordo di\nconciliazione\u201d. <\/strong>Il verbale relativo al procedimento di\nmediazione svoltosi in modalit\u00e0 telematica sarebbe infatti sottoscritto dal\nmediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini\ndell\u2019esecutivit\u00e0 dell\u2019accordo.<strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Lascio ad altri le considerazioni circa l\u2019opportunit\u00e0, ma anche circa la liceit\u00e0 da un punto di vista giuridico, che l\u2019avvocato possa dichiarare, sotto la propria responsabilit\u00e0, l\u2019autografia della firma del proprio cliente su di un atto stragiudiziale. Nel nostro ordinamento tale facolt\u00e0 \u00e8 prevista solo per gli atti giudiziali, come evidenziato dall&#8217;art. 83 c.p.c..<\/p>\n\n\n\n<p>La cosa che l\u2019emendamento d\u00e0 per scontato \u00e8 che \u2013 in un periodo in cui \u00e8 vietato uscire di casa &#8211; il cliente si rechi presso lo studio del suo avvocato, si colleghi da remoto con il mediatore, e quindi possa apporre l\u00ec la propria sottoscrizione che l\u2019avvocato certificherebbe con la propria firma digitale per poi inviare il verbale all\u2019organismo.<\/p>\n\n\n\n<p>Ragionando diversamente, si dovrebbe immaginare il cliente che, a casa propria, stampi il verbale, lo sottoscriva, per poi scannerizzarlo e rinviarlo via mail. Le recenti statistiche ci evidenziano che il 35% delle famiglie italiane non abbia nemmeno un pc presso la propria abitazione, figuriamoci la stampante e addirittura lo scanner.<\/p>\n\n\n\n<p>Se il Governo o il Parlamento hanno in mente la soluzione a questi problemi pratici, li invito a risolverli immediatamente, da domani, in sede di conversione del decreto, altrimenti avremo avuto un\u2019altra occasione persa per migliorare l\u2019istituto della mediazione civile che, ad oggi, ha gi\u00e0 dato molto in termini di sgravio di lavoro dei tribunali e, soprattutto, quale strumento di pacificazione sociale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Con\ninvito a condividere questa comunicazione per farla arrivare sul tavolo di chi\nstudia le riforme.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Con invito a consultare per tempo gli operatori che da dieci anni operano quotidianamente sul campo: noi mediatori e organismi di mediazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il 1\u00b0 marzo 2019 l&#8217;Assiom \u00e8 stata ricevuta dal Ministro Bonafede al quale ha presentato un pacchetto di riforme <a href=\"https:\/\/www.studiocataldi.it\/articoli\/36737-mediazione-l-assiom-scrive-al-ministro-bonafede.asp\">qui riassunto<\/a>.<br>Per chi fosse interessato mettiamo a disposizione la bozza con la proposta delle riforme.  <\/p>\n\n\n\n<p>Con i migliori saluti.<\/p>\n\n\n\n<p>Avv. Giovanni GIANGRECO MAROTTA<br>Presidente dell\u2019ASS.I.O.M. \u2013 Associazione Italiana degli Organismi di Mediazione<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Apprendo solo oggi il testo dell\u2019art 20-bis della legge di conversione del Decreto \u201cCura Italia\u201d che domani sar\u00e0 approvato in Parlamento il quale prevederebbe che \u201cNel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni&hellip; <a href=\"https:\/\/www.assiom.it\/site\/2020\/04\/08\/mediazione-civile-telematica-e-vera-soluzione\/\" class=\"more-link\">Continue Reading <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-88","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.assiom.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/88","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.assiom.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.assiom.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.assiom.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.assiom.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=88"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.assiom.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/88\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":440,"href":"https:\/\/www.assiom.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/88\/revisions\/440"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.assiom.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=88"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.assiom.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=88"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.assiom.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=88"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}